22/11/2017 Ufficio legale- Assegnazione provvisoria, tribunale di Monza: Violato l’ordine di priorità nelle assegnazioni provvisorie

Accolto il ricorso di un’iscritta alla Gilda degli Insegnanti di Napoli alla quale non era stata attribuita l’assegnazione provvisoria , su posto comune nella scuola primaria dall’UAT di Napoli. Il Miur condannato al pagamento delle spese.

posti in assegnazione provvisoria devono essere assegnati prioritariamente aigiustiziadocenti di ruolo con precedenza per assistenza ai familiari disabili e successivamente ai docenti beneficiari legge 100/87.

Lo ha stabilito il Tribunale di Monza, accogliendo il ricorso proposto dallo studio legale BFI di Cellole (CE) con il patrocinio degli avv. ti Giuseppe Izzo, Antimo Buonamano e Fausto Fusco nell’interesse di una docente iscritta al sindacato GILDA, assunta con la cosiddetta legge sulla “Buona Scuola” e titolare di posto comune in Lombardia.

Con il provvedimento del giudice Serena Sommariva è stato dunque ordinato: “al MIUR – USR Campania– Ambito territoriale per la Provincia di Napoli di attribuire l’assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2017/2018, alla ricorrente su un posto di scuola primaria nella provincia di Napoli”, ottenendo così il ricongiungimento familiare che le era stato negato dall’Amministrazione, in particolar modo dall’UAT di  Napoli che con decreto n. 7198 del 1.9.2017 datato 31.8.2017 decretava che “non ci saranno assegnazioni provvisorie di posto comune nella scuola primaria”.

Il tribunale di Monza con l’ordinanza del 17.11.2017 ha ravvisato una illegittimità da parte dell’Amministrazione scolastica Campana sottolineando che: “Per quanto è dato comprendere dai provvedimenti prodotti, di fatto l’Ambito Territoriale per la provincia di Napoli ha utilizzato l’istituto dell’assegnazione provvisoria per soddisfare le domande dei docenti destinatari della l. 100/87, i quali avrebbero avuto comunque diritto ad ottenere una sede prossima a quella del coniuge militare convivente trasferito, sottraendo posti disponibili che avrebbero potuto essere assegnati ad altre categorie di docenti che, come la ricorrente, hanno partecipato alla procedura di assegnazione provvisoria con titoli di precedenza prioritari rispetto al loro.”

È stato riconosciuto, dunque, anche per l’anno scolastico in corso, l’operatività del principio indicato nel CCNI assegnazioni che: “… l’Amministrazione (MIUR) si era impegnata ad adottare, di concerto con gli USR, tutti gli utili interventi possibili da porre in essere a normativa vigente a tutela e sostegno della genitorialità del personale di ruolo dipendente della scuola con figli affetti da disabilità in situazione di gravità e aventi diritto ai benefici di cui all’art. 33, commi 5 e 7, l. 104/1992, impegno il cui adempimento, a fronte delle eccezioni sollevate dalla docente, non risulta allo stato adeguatamente comprovato.”

In definitiva, il provvedimento del tribunale di Monza, potrebbe impartire una lezione di civiltà giuridica nell’attuale contesto scolastico verso l’obiettivo di un diritto più giusto e più umano che tenga conto delle imprescindibili e primarie esigenze personali e familiari dei docenti.

Ordinanza del Tribunale di Monza

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